
Cos’è il Servizio
Nel Consorzio Valle del Tevere è attivo il Servizio Distrettuale per l’Affidamento Familiare, istituito ai sensi dell’art. 15 del Regolamento Regionale del Lazio (link alla sezione “Normativa”) .
Il Servizio ha l’obiettivo di promuovere, sostenere e gestire gli interventi di affidamento familiare sul territorio, garantendo tutela ai minori e supporto alle famiglie.
Cosa fa il Servizio
Il Servizio Distrettuale si occupa di:
- pianificare le attività attraverso il Piano Distrettuale dell’affido;
- promuovere la cultura dell’affidamento familiare e della solidarietà;
- realizzare iniziative di informazione e sensibilizzazione;
- selezionare e accompagnare le famiglie affidatarie;
- organizzare percorsi formativi e gruppi di sostegno;
- collaborare con associazioni, terzo settore ed équipe territoriali;
- gestire la banca dati delle famiglie disponibili;
- sostenere economicamente le famiglie affidatarie;
- monitorare e valutare gli interventi;
- supportare i progetti di affido e le équipe territoriali;
- fornire dati utili alla programmazione regionale.
L’affidamento familiare è un intervento di tutela che garantisce il benessere dei minori che, temporaneamente, non possono vivere nella propria famiglia. Si basa su solidarietà, responsabilità sociale e centralità del minore.
Ogni bambino ha diritto a crescere in un ambiente sereno e accogliente. L’affido offre un contesto relazionale positivo quando la famiglia d’origine non riesce temporaneamente a garantirlo.
Mantenimento del legame con la famiglia d’origine
l’affidamento non interrompe i rapporti con la famiglia biologica, ma li tutela e, quando possibile, li rafforza. L’obiettivo è sostenere il nucleo familiare d’origine affinché possa superare le difficoltà e riaccogliere il minore. Durante il periodo di affidamento, vengono quindi promossi incontri e relazioni significative, nel rispetto dei bisogni del bambino.
Temporaneità e rientro in famiglia
l’affidamento familiare ha per sua natura un carattere temporaneo. Non si tratta di una soluzione definitiva, ma di un percorso di sostegno che ha come obiettivo prioritario il rientro del minore nella propria famiglia, una volta superate le difficoltà che hanno reso necessario l’allontanamento. Durante tutto il periodo di affidamento, si lavora parallelamente sia con il minore sia con la famiglia d’origine, per creare le condizioni che rendano possibile un rientro sicuro, stabile e sostenibile. Le modalità e le caratteristiche del rientro nella famiglia d’origine sono specifiche per ogni singola situazione.
l’affidamento familiare può assumere diverse forme, a seconda delle esigenze del minore e della situazione della sua famiglia di origine. Questa flessibilità permette di costruire progetti personalizzati ed efficaci.
Tempo pieno o parziale
- Tempo pieno: il minore vive stabilmente con la famiglia affidataria (almeno 5 notti a settimana) per un periodo definito, quando la permanenza nella famiglia d’origine non è temporaneamente possibile.
- Tempo parziale: il minore trascorre solo alcuni momenti della giornata o della settimana (ad esempio pomeriggi, fine settimana o periodi specifici) con la famiglia affidataria, mantenendo una presenza significativa nel proprio nucleo familiare.
Consensuale o giudiziale
- Consensuale: viene attivato con il consenso dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, con il supporto e la supervisione dei servizi sociali.
- Giudiziale: è disposto dal Tribunale per i Minorenni nei casi in cui il consenso non sia presente o la situazione richieda un intervento a tutela del minore.
Intra-familiare o etero-familiare
- Etero-familiare: il minore è inserito in una famiglia affidataria esterna, selezionata e formata per offrire un ambiente adeguato e supportivo
- Intra-familiare: il minore è accolto da parenti entro il 4° grado di parentela (come nonni, zii o altri familiari), garantendo continuità affettiva all’interno della rete familiare;
Diventare famiglia affidataria
- Sede: Formello – Consorzio Valle del Tevere, Piazza San Lorenzo 8
- Telefono: 06/90194606
- Email: affido@consorziovalledeltevere.it
Il percorso
Il percorso per diventare affidatari è gratuito e guidato dagli operatori del Servizio.
Fasi principali:
Un primo incontro informativo obbligatorio per conoscere l’affido e riflettere sulle motivazioni.
(Se volessimo aggiungere più info: Il colloquio di Orientamento si svolge in un singolo incontro ed è obbligatorio. Se gli interessati sono una coppia, devono partecipare entrambi i componenti. Durante il colloquio gli operatori del Servizio Distrettuale per l’Affidamento Familiare comunicheranno tutte le informazioni sull’organizzazione del percorso per diventare famiglia affidatarie ed iscriversi alla Banca Dati. Saranno date, inoltre, informazioni generali sull’istituto dell’Affidamento Familiare ed in particolare la differenza con quello dell’Adozione. Sarà facilitato l’avvio di una riflessione personale sulle proprie motivazioni e sulle proprie caratteristiche che potrebbero facilitare o ostacolare l’esperienza di affidamento familiare. L’argomento sarà solamente portato all’attenzione dei partecipanti: le risposte e le riflessioni saranno opportunamente approfondite durante i colloqui di conoscenza. Infine, saranno rilevati i dati necessari per i successivi contatti (SCHEDA 1° CONTATTO). Durante il colloquio saranno forniti materiali o link per approfondire l’argomento.)
Percorso (di solito in due giornate) per approfondire aspetti pratici ed emotivi, anche con testimonianze di famiglie affidatarie.
(Se volessimo aggiungere più info: Le attività di formazione/valutazione prevedono la partecipazione ad un percorso formativo generalmente organizzato in n. 2 giornate consecutive. La partecipazione è obbligatoria e non è possibile fare assenze. Se gli interessati sono una coppia, devono partecipare entrambi i componenti. Obiettivo del corso è quello di rendere pronti gli aspiranti affidatari ad affrontare l’esperienza di affidamento familiare, avendo approfondito gli aspetti organizzativi/emotivi e riflettuto sulle proprie motivazioni (L. 149/01, art. 1, comma 3). Generalmente, sono invitate famiglie e persone che stanno facendo o hanno già fatto esperienze di affidamento familiare, per testimoniare la propria esperienza, anche qualora questa non sia stata positiva. Il percorso è totalmente gratuito e possono partecipare famiglie, coppie, single. Per favorire la partecipazione delle famiglie con i bambini può essere utile prevedere, su richiesta, il servizio di baby-sitting.)
Restituzione reciproca tra operatori e partecipanti, con definizione delle possibili forme di collaborazione.
(Se volessimo aggiungere più info: Il colloquio finale ha l’obiettivo di verificare:
– la valutazione del percorso di formazione/conoscenza da parte di ogni partecipante, attraverso la compilazione della SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO e la propria auto-valutazione con gli operatori;
– la restituzione della valutazione effettuata dagli operatori, sia singolarmente che in coppia;
– l’individuazione partecipata della tipologia di collaborazione, con sottoscrizione di apposita modulistica (Tipologia di collaborazione) da inserire nel fascicolo personale.
A seconda della situazione, il colloquio di restituzione potrebbe essere articolato in più incontri a seconda dei tempi necessari al raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.
La visita domiciliare, comunque parte integrante e sostanziale della conoscenza, sarà realizzata solamente nel momento in cui si concretizza l’abbinamento.
Alla luce delle valutazioni effettuate da ogni singolo partecipante e dagli operatori si arriverà, di comune accordo, all’individuazione delle aree possibili di collaborazione.)
Le famiglie disponibili vengono inserite in un elenco utile per gli abbinamenti.
(Se volessimo aggiungere più info: Al termine del percorso formativo e dei colloqui di restituzione, valutata la disponibilità e le aree possibili di collaborazione, gli aspiranti affidatari sottoscrivono la propria iscrizione alla banca dati del Servizio distrettuale per l’affidamento familiare del Consorzio Valle del Tevere, che contiene l’elenco delle famiglie disponibili all’affidamento familiare)
Accompagnamento durante l’affidamento
Durante tutto il percorso, le famiglie affidatarie sono accompagnate dal Servizio.
- colloqui individuali o di coppia (in sede, a domicilio o online);
- gruppi di supporto quindicinali;
- spazi dedicati anche ai bambini e ragazzi in affido.
L’obiettivo è sostenere le famiglie e garantire il benessere del minore.





Collaborazioni e reti
CNSA – Coordinamento Nazionale Servizi Affido
Il Servizio aderisce al Coordinamento Nazionale Servizi Affido (CNSA), una rete che riunisce servizi e operatori a livello nazionale.
Cosa fa il CNSA:
- promuove il confronto tra professionisti;
- sviluppa strumenti e metodologie condivise;
- supporta i servizi territoriali;
- collabora con le istituzioni;
- diffonde la cultura dell’affido.
Materiali informativi
Sezione in aggiornamento, contenuti disponibili a breve
Sezione in aggiornamento, contenuti disponibili a breve
Sezione in aggiornamento, contenuti disponibili a breve
Sezione in aggiornamento, contenuti disponibili a breve
Normativa e documentazione
- Legge 184/1983
- Legge 149/2001
- Regolamento Regionale del Lazio
- Modulistica per la candidatura
- Schede informative e operative
Domande frequenti (FAQ)
Possono diventare affidatari coppie, conviventi o sposate (con o senza figli) o persone singole, senza limiti rigidi di età, stato civile o reddito. Ciò che è fondamentale è la disponibilità ad accogliere un minore, offrendo un ambiente affettivo stabile, e la capacità di collaborare con i servizi sociali e con la famiglia d’origine.
Sì, l’affidamento familiare è per sua natura temporaneo. Ha come obiettivo principale il rientro del minore nella propria famiglia d’origine, una volta superate le difficoltà. La durata può variare in base alla situazione, ma viene periodicamente monitorata e verificata.
Sì, è previsto un sostegno economico da parte del Consorzio, come disciplinato dal Regolamento Regionale del Lazio, finalizzato a sostenere le spese legate alla cura e al mantenimento del minore. Il sostegno non rappresenta una retribuzione, ma un supporto concreto alla famiglia affidataria.
La famiglia affidataria non è mai lasciata sola. Il servizio distrettuale per l’affidamento familiare offre un accompagnamento costante attraverso colloqui, momenti di confronto e gruppi di supporto con altri affidatari. Questo sostegno aiuta ad affrontare le diverse fasi dell’affido e a rispondere ai bisogni del minore.
È un intervento previsto e regolamentato con la L.184/83 modificata dalla legge 149/2001 ed è sempre disposto dal Servizio Sociale dell’Ente locale che si occupa della protezione, cura e tutela dei bambini/ragazzi.
Ogni bambino o ragazzo ha diritto ad avere una famiglia che lo ami e si prenda cura di lui, aiutandolo a crescere in modo sereno ed equilibrato. Ci sono famiglie che, per motivi diversi, per periodi più o meno lunghi, si trovano in situazione di difficoltà e ciò non consente loro di occuparsi delle esigenze dei figli. In queste situazioni l’affidamento consente ai bambini e ai loro genitori di trovare un aiuto/supporto in un’altra famiglia per il tempo necessario a superare le difficoltà.
La famiglia affidataria accoglie il bambino/ragazzo e, per un periodo della sua vita risponde ai suoi bisogni di cura, affetto ed educativi; una famiglia in più, che non cancella né dimentica la storia del bambino e il suo legame con la famiglia di origine.
Affidamento e adozione sono percorsi diversi, non sovrapponibili.
L’affidamento può essere di due tipi:
- consensuale, quando si realizza con il consenso della famiglia di origine
- giudiziale quando viene decretato con provvedimento del Tribunale per i Minorenni anche senza l’assenso della famiglia di origine.
A fronte di esigenze diverse, vi sono forme diversificate di affidamento familiare:
- a tempo pieno/residenziale: quando il minore vive con la famiglia affidataria giorno e notte per un periodo più o meno lungo, mantenendo rapporti periodici con la sua famiglia
- a tempo parziale/part time: quando il minore trascorre con la famiglia affidataria alcune ore della giornata e/o della settimana, con continuità e regolarità. Questa forma di affidamento, in cui il bambino mantiene la convivenza con la sua famiglia di origine, consente un supporto significativo al minore e alla sua famiglia. Può anche essere un affidamento per un periodo dell’anno, ad esempio per weekend ripetuti e/o vacanze.
Per ogni bambino/ragazzo i servizi sociali predispongono un progetto personalizzato di affidamento familiare che tiene conto sia della situazione ed esigenze del bambino e della sua famiglia di origine che delle caratteristiche e disponibilità della famiglia affidataria.
Contatti
Telefono: 06/90194606
Sono bambini dalla tenera età sino ai 18 anni, italiani o stranieri – seguiti dai servizi sociali dei Comuni del Consorzio Valle del Tevere -che hanno necessità di sperimentare una relazione familiare di condivisione e cura.
Ogni progetto di affidamento familiare è personalizzato perché deve rispondere alle necessità delle diverse età, ai bisogni personali del bambino/ragazzo in relazione alle specifiche esigenze sue e della sua famiglia.
Possono diventare affidatari persone singole o coppie, con o senza figli, sposate o conviventi: non ci sono vincoli di età, istruzione o reddito.
Accogliere un bambino in affidamento coinvolge la famiglia nel suo complesso, per questo è necessario che tutti i componenti della famiglia siano d’accordo.
La L.149/01 stabilisce che l’affidamento può essere attuato anche da persone singole.
Come accade per tutti coloro che propongono la loro disponibilità, i colloqui di conoscenza consentono di mettere in luce/verificare il tipo di affidamento “sostenibile” per la persona che si propone, in considerazione delle sue risorse, caratteristiche e organizzazione di vita.
Nella nostra esperienza questa disponibilità è maggiormente utilizzata per situazioni di bambini/ragazzi che, in considerazione della storia pregressa e dell’età, possono usufruire anche di una sola figura genitoriale. Quasi sempre i bambini in tenera età necessitano di una coppia genitoriale o famiglie con altri bambini.
L’art. 5 comma 1 della legge149/01 elenca i compiti delle famiglie affidatarie:
- provvedere alla cura, mantenimento, educazione del bambino/ragazzo
- garantire il rispetto della storia del bambino, delle sue relazioni significative, di affetti e identità culturale, sociale e religiosa
- assicurare la massima riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia
- favorire il mantenimento dei rapporti del bambino con la sua famiglia e tutti gli altri eventuali soggetti coinvolti, secondo le indicazioni contenute nel progetto di affidamento
- partecipare agli incontri di verifica sull’affidamento, predisposti nel tempo con i servizi, con le modalità e scadenze previste dal progetto di affidamento
- partecipare alle attività di sostegno e formazione svolte dal servizio distrettuale per l’affidamento familiare, al fine di promuovere occasioni di confronto e discussione sulle esperienze di affidamento (gruppi famiglie affidatarie).
Concluso il percorso di conoscenza il Servizio distrettuale per l’affidamento familiare del Consorzio Valle del Tevere verifica se tra i bambini/ragazzi in attesa di affidamento vi sia una situazione adeguata al tipo di disponibilità all’affidamento espressa dalla famiglia nel corso dei colloqui di conoscenza. Questa fase, di abbinamento, richiede che vi sia compatibilità tra le caratteristiche ed esigenze del minore segnalate dai Servizi Sociali che conoscono il bambino e la sua famiglia e quelle di coloro che si rendono disponibili all’affidamento. A volte questa fase richiede un po’ di tempo; d’altra parte nella nostra esperienza un buon abbinamento è premessa indispensabile per agevolare l’andamento della relazione di affidamento e quindi il benessere di tutti i soggetti coinvolti.
Individuato il possibile abbinamento l’aspirante famiglia affidataria viene contattata per una proposta di affidamento. In questa fase gli operatori forniscono alla famiglia elementi di conoscenza sulla storia del bambino e della sua famiglia e esplicitano l’impegno che viene richiesto (previsione di durata- rapporti con famiglia di origine – particolari esigenze del minore ecc.). A seguito delle informazioni acquisite, la famiglia comunica agli operatori se ritiene di potersi impegnare per la situazione proposta.
- Gli affidi durano tanto o poco?
La legge Cartabia stabilisce una durata di 2 anni. Tuttavia, la durata è diversa per ogni bambino/ragazzo in quanto è legata alla situazione e alle esigenze del minore e della sua famiglia e alla loro positiva evoluzione. Il progetto viene aggiornato durante il monitoraggio (al massimo semestrale) realizzato dall’equipe
I Servizi del territorio, ai quali per legge è attribuita la responsabilità del progetto e la sua vigilanza, riferiscono al Giudice Tutelare (se l’affidamento è consensuale) e al Tribunale per i Minorenni (se l’affidamento è giudiziale) sull’andamento del progetto, l’evoluzione del bambino e della sua famiglia di origine e sulla eventuale necessità di proseguire l’affidamento.
Gli operatori che seguono il progetto, in particolare il Servizio distrettuale per l’affidamento familiare, sono il principale riferimento della famiglia affidataria, che si rapporta costantemente con loro (in modo assiduo soprattutto all’inizio dell’affidamento) per essere orientata circa le decisioni da assumere per il minore.
Mentre gli aspetti di ordinaria amministrazione sono gestiti autonomamente dalla famiglia affidataria, le decisioni importanti per la vita del minore (es. scelte religiose, indirizzi scolastici, documenti per espatrio, interventi sanitari specialistici, periodi di vacanza lunghi o comunque realizzati in periodi in cui sono previsti incontri tra il bambino e i suoi familiari, attività svolte dal bambino che possano presentare qualche rischio) devono essere tempestivamente condivise con gli operatori di riferimento che coinvolgeranno la famiglia di origine per quanto di competenza.
Nel corso della definizione del progetto di affidamento familiare vengono segnalati dagli operatori gli aspetti che è necessario condividere maggiormente con i Servizi.
La regolamentazione dei rapporti tra il minore e la sua famiglia (cadenza e modalità) è stabilita dall’equipe multidisciplinare, in considerazione della peculiarità di ogni situazione e delle eventuali disposizioni/limitazioni del Tribunale per i Minorenni.
La relazione tra genitori/familiari del bambino e la famiglia affidataria è differente a seconda del progetto di affidamento attivato per quel minore. La famiglia affidataria si attiene alle indicazioni dei Servizi con cui si confronta per chiarimenti/supporto.
All’inizio dell’affidamento la famiglia affidataria riceve dal Comune di residenza del minore il dispositivo di affidamento, che attesta il collocamento del minore in affidamento familiare. Questo documento consente, nel caso di affidi residenziali (a tempo pieno), di richiedere l’iscrizione sanitaria e scolastica del minore affidato.
Sì, per tutto il periodo dell’affidamento i bambini/ragazzi usufruiscono di assicurazione infortuni e responsabilità civile stipulata dal Servizio distrettuale per l’affidamento familiare del Consorzio Valle del Tevere.
Se l’affidamento è residenziale (a tempo pieno), la famiglia affidataria concorda con il Servizio Sociale l’iscrizione nella scuola più opportuna per lei/lui (generalmente la nuova scuola è vicino all’abitazione della famiglia affidataria o è quella frequentata dai figli della famiglia stessa).
La L.149/2001 prevede che “l’affidatario eserciti i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l’istituzione scolastica e le autorità sanitarie”, quindi gli affidatari mantengono contatti con gli insegnanti. Per tutto ciò che è necessario autorizzare (gite scolastiche, laboratori, ecc.), la firma spetta a chi esercita la responsabilità genitoriale.
Per decisioni importanti quali ad esempio il cambiamento di scuola, la scelta degli studi superiori ecc. occorre confrontarsi con il servizio sociale, che coinvolgerà i genitori della/o bambina/o per quanto di competenza (andranno concordate con i genitori attraverso il servizio sociale che segue la/il bambina/o) e/o il tutore (ove nominato).
La normativa vigente prevede che l’affidatario, in relazione agli ordinari rapporti con le autorità sanitarie, esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale.
Spettano invece ai genitori naturali o al tutore le scelte straordinarie che richiedono una autorizzazione scritta, come ad esempio interventi chirurgici, vaccinazioni, somministrazione di terapie debilitanti: in questo caso occorre confrontarsi con il servizio sociale che coinvolgerà i genitori del bambino per quanto di competenza.
In caso di necessità e/o urgenza gli affidatari sono tenuti ad assumere le decisioni più opportune per salvaguardare la salute del minore loro affidato (es. ricoveri o altri interventi di urgenza), dandone appena possibile comunicazione al Servizio Sociale competente
In alcune situazioni è possibile, per altre no. Occorre confrontarsi con il Tutore e gli operatori del Servizio Sociale che seguono la/il minore e la sua famiglia. Vi sono infatti bambini sprovvisti di documenti validi per l’espatrio ed è quindi necessario che il Servizio Sociale coinvolga famiglia di origine o Tutore o, in loro sostituzione, il Giudice Tutelare per ottenere l’assenso all’espatrio.
Per i minori di nazionalità straniera la richiesta di documenti implica il coinvolgimento delle rappresentanze diplomatiche dei loro paesi di origine, può quindi trattarsi di una pratica complessa e lunga.
In ogni caso, sia che il minore affidato sia di nazionalità italiana o straniera, è opportuno attivare con alcuni mesi di anticipo la richiesta di documenti validi per l’espatrio.
I minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo” (Circolare INPS 171 del 18.12.2014).
Il Coordinamento Nazionale Servizio Affidi ha sottoposto – tramite Comune di Firenze Presidenza pro tempore – al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i quesiti ricorrenti delle famiglie affidatarie sulla tematica.
Per approfondimenti
In base alla normativa vigente (L.149/01 art.38, comma 1, ex art.80 L.184/83) solo nel caso in cui il giudice, anche in relazione alla durata dell’affidamento, disponga nel provvedimento che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano erogate temporaneamente in favore dell’affidatario.
Il Coordinamento Nazionale Servizio Affidi ha sottoposto – tramite Comune di Firenze Presidenza pro tempore – al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i quesiti ricorrenti delle famiglie affidatarie, comprendenti anche questa tematica.
Per approfondimenti
La normativa vigente (L.149/01 art.38, comma 3) prevede che agli affidatari “si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri previsti per i genitori biologici”.
Normativa di riferimento
Legislazione per il sostegno alla maternità e paternità
Gli stessi diritti spettano a lavoratori iscritti a gestione separata INPS
D.Lgs 151/2001 così come modificata dalla L.244 del 24 Dicembre 2007
Link utili