La pandemia da Coronavirus (Covid-19) unita alla necessità di vaccinarsi per salvaguardare sè stessi e gli altri, ha posto molti interrogativi relativi agli ambiti di applicazione delle nuove disposizioni entrare in vigore in merito alla certificazione verde, green pass.
Con la nota 8526 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mette ordine nel puzzle di dubbi e specifica in prima analisi che: “ai beneficiari del Reddito di cittadinanza si applicano le tutele in materia di salute e sicurezza e i medesimi sono tenuti ai relativi obblighi. L’articolo 4 del DM 22 ottobre 2019 dispone infatti che “Ai beneficiari del Rdc impegnati nei PUC si applicano gli obblighi in materia di salute e sicurezza previsti in relazione ai soggetti di cui all’art. 3, comma 12-bis, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, nonché le previsioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124”. Ai partecipanti ai PUC è richiesto, in merito all’obbligo del green pass, di osservare le regole che si applicano per i soggetti ospitanti i Progetti Utili per la Collettività.
Quindi:
- i 𝙗𝙚𝙣𝙚𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙧𝙞 𝙍𝙙𝙘 𝙩𝙚𝙣𝙪𝙩𝙞, per espressa previsione normativa, 𝙖 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙚𝙘𝙞𝙥𝙖𝙧𝙚 𝙖𝙞 𝙋𝙐𝘾 𝙖 𝙩𝙞𝙩𝙤𝙡𝙖𝙧𝙞𝙩𝙖̀ 𝙙𝙚𝙞 𝘾𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞 (art. 4 comma 15 del DL 4/2019) rientrano tra coloro che a qualsiasi titolo svolgono attività presso strutture pubbliche e che a decorrere dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 𝙨𝙤𝙣𝙤 𝙩𝙚𝙣𝙪𝙩𝙞 𝙖 𝙥𝙤𝙨𝙨𝙚𝙙𝙚𝙧𝙚 𝙚𝙙 𝙚𝙨𝙞𝙗𝙞𝙧𝙚 𝙨𝙪 𝙧𝙞𝙘𝙝𝙞𝙚𝙨𝙩𝙖 𝙡𝙖 𝙘𝙚𝙧𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙫𝙚𝙧𝙙𝙚.
Nel caso in cui 𝙞 𝙗𝙚𝙣𝙚𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙧𝙞 𝙍𝙙𝙘 𝙣𝙤𝙣 𝙥𝙤𝙨𝙨𝙞𝙚𝙙𝙖𝙣𝙤 𝙞𝙡 𝙜𝙧𝙚𝙚𝙣 𝙥𝙖𝙨𝙨 al momento dell’accesso alla struttura pubblica ove si svolge il PUC, 𝙨𝙖𝙧𝙖𝙣𝙣𝙤 𝙘𝙤𝙣𝙨𝙞𝙙𝙚𝙧𝙖𝙩𝙞 𝙖𝙨𝙨𝙚𝙣𝙩𝙞 𝙞𝙣𝙜𝙞𝙪𝙨𝙩𝙞𝙛𝙞𝙘𝙖𝙩𝙞 fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.
Quanto detto sopra si applica anche a coloro che svologno i Puc presso Istituti scolastici. In questi casi, chiunque accede alle strutture scolastiche, educative e formative deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde Covid-19.
La misura non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.